Articolo di G.L. Gatta in sistemapenale.it
1. Uno dei riflessi dell’emergenza coronavirus è rappresentato dalla sospensione del corso della prescrizione del reato: una misura adottata a fronte dell’impossibilità di svolgere ordinariamente l’attività giudiziaria e dell’esigenza di prevenire la diffusione del virus negli ambienti giudiziari, senza però pregiudicare l’efficienza del processo penale, cioè la sua idoneità ad accertare fatti e, se del caso, responsabilità[1]. L’emergenza ha così comportato l’introduzione di una nuova causa di sospensione del corso della prescrizione, rilevante ex art. 159 c.p. Ai sensi di tale disposizione, infatti, il corso della prescrizione rimane sospeso non solo in presenza delle tipiche cause di sospensione disciplinate dal codice penale, ma anche, appunto, “in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale…è imposta da una particolare disposizione di legge”. Si tratta, nel caso di specie, di una causa di sospensione introdotta da una legge eccezionale e temporanea, che ha l’effetto di prolungare di alcuni mesi il tempo necessario a prescrivere il reato. La sospensione è stata disposta dall’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 a decorrere dal 9 marzo 2020 con tre diversi termini finali: a) fino all’11 maggio 2020, in relazione ai procedimenti in cui opera la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto (art. 83, co. 2), compresi i procedimenti sub iudice, le cui udienze sono state rinviate ex lege a data successiva all’11 maggio (“fase 1 dei rinvii”). In tal senso dispone l’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020 facendo riferimento al termine del 15 aprile 2020 che, tuttavia, è stato prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23; b) fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze siano rinviate dai capi degli uffici giudiziari a data successiva al 30 giugno 2020 (“fase 2 dei rinvii”, che inizierà dal 12 maggio 2020). In tal senso dispone l’art. 83, co. 9 d.l. n. 18/2020; con la precisazione che il citato termine del 12 maggio (cioè il termine iniziale della “fase 2 dei rinvii” delle udienze, di cui all’art. 83, co. 6 e co. 7, lett. g) è stato sostituito a quello del 16 aprile 2020 dall’art. 36 d.l. n. 23/2020; c) fino al 31 dicembre 2020 – o alla data fissata per l’udienza, se precedente – nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, quando si tratti di procedimenti non rinviati, a richiesta del difensore, a carico di soggetti che siano sottoposti o possano essere sottoposti a limitazioni della libertà personale in applicazione di pene, misure cautelari, misure di sicurezza e misure di prevenzione (art. 83, co. 3-bis d.l. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione in legge dalla l. 24 aprile 2020, n. 27). Salva l’ultima ipotesi ora considerata, la sospensione del corso della prescrizione non opera in relazione ai procedimenti non rinviati ed esclusi dalla sospensione dei termini, ai sensi dell’art. 83, co. 3, lett. b) e c) del d.l. n. 18/2020. Si tratta dei procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di durata della massima della custodia cautelare, di cui all’art. 304 c.p.p., dei procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge sul mandato d’arresto europeo, dei procedimenti di estradizione per l’estero, dei procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; nonché dei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di incidente probatorio di cui all’art. 392 c.p.p. 2. La sospensione del corso della prescrizione, a fronte di una situazione eccezionale che impedisce l’ordinario svolgersi dell’attività giudiziaria, non è una novità. Nel recente passato, a seguito del terremoto che colpì nel 2009 l’Abruzzo, fu disposta una sospensione dei procedimenti e dei processi penali, in quell’occasione con efficacia territorialmente limitata, e fu correlativamente sospeso il corso della prescrizione del reato per quasi quattro mesi: dal 6 aprile al 31 luglio 2009 (cfr. l’art. 5, co. 8 del d.l. 28 aprile 2009, n. 39). Anche in altri ordinamenti la pandemia ha oggi comportato, assieme alla sostanziale paralisi dell’attività giudiziaria, la sospensione del corso della prescrizione del reato o di istituti ad essa equiparabili, quanto agli effetti. È così ad esempio in Francia, in Portogallo e negli Stati Uniti. In Francia l’Ordinanza presidenziale n. 2020-303 del 25 marzo 2020 ha stabilito (art. 3) la sospensione dal 12 marzo al 23 giugno 2020 del termine per l’esercizio dell’azione penale (prescripcion de l’action publique) e del termine di prescrizione della pena. In Portogallo l’art. 7, co. 3 della l. n. 1-A/2020 del 19 marzo 2020 ha disposto che la situazione eccezionale correlata all’emergenza COVID-19 comporta la sospensione del corso della prescrizione del procedimento e del processo penale; sospensione per un tempo allo stato indeterminato e che, ai sensi dell’art. 7, co. 2 della legge stessa, sarà individuato da un decreto-legge nel quale sarà dichiarata la fine dello stato di emergenza. Negli Stati Uniti, a livello federale il Ministero della Giustizia ha chiesto a fine marzo al Congresso di sospendere i termini per l’esercizio dell’azione penale (statutes of limitations) durante l’emergenza coronavirus e per un anno dopo che sarà cessata. A livello locale, in diversi Stati americani quei termini, che intercorrono tra la commissione del reato e l’avvio del procedimento penale, sono già stati sospesi (c.d. tolling of the limitation period). Non solo: in alcuni Stati sono stati altresì sospesi i termini di durata del procedimento penale (c.d. speedy-trial limits), che corrono tra l’avvio e la conclusione del procedimento penale. In alcune contee della California la sospensione di tali termini è stata ordinata addirittura per un anno (fino al 17 aprile 2021). 3. La sospensione del corso della prescrizione del reato - ovvero, all’estero, la sospensione dell’azione penale o del procedimento/processo – è un provvedimento del tutto ragionevole perché giustificato dalla sospensione emergenziale dell’attività giudiziaria (in via generale e, comunque, con riferimento al procedimento penale di cui si tratta). Senonché, come conferma il dibattito in corso in ordinamenti stranieri, si tratta di un provvedimento che solleva dubbi di legittimità costituzionale in rapporto a due diversi principi: il principio della ragionevole durata del processo e il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all’agente. 4. Il primo profilo problematico, relativo al principio della ragionevole durata del processo, è in questi giorni al centro del dibattito pubblico statunitense ed è ben rappresentato dal caso di un imputato di omicidio, a Colorado Springs, che sarebbe dovuto comparire davanti al giudice e alla giuria il 14 aprile 2020, a fronte di una deadline del termine per la conclusione del processo stabilita per il 22 aprile 2020. La sospensione dei jury trials, disposta nella contea nella quale il processo si sarebbe dovuto svolgere, ha posto il problema della compatibilità con il right to a speedy trial, assicurato dal VI Emendamento della Costituzione americana. La soluzione del problema, secondo una persuasiva impostazione, va individuata valorizzando l’emergenza coronavirus per quel che è: una circostanza eccezionale che impedisce il rispetto dei normali tempi di celebrazione del processo. La procedura penale, in diversi stati americani, espressamente prevede una deroga dei speedy-trial limits in presenza di “exceptional circumstances”. È così ad esempio nello Stato di New York (art. 30.30.4.G CPL), dove già in passato la New York Criminal Court ha ritenuto legittima la sospensione dei predetti termini in occasione dell’uragano Sandy, nel 2012, e degli attacchi dell’11 settembre, nel 2001. In quelle occasioni si trattò di sospensioni limitate ad alcuni giorni; si tratterà di vedere se e in che limiti le corti americane riterranno compatibili con il VI Emendamento periodi di sospensione più lunghi, come quello annuale disposto in California. Traslata nel nostro sistema, che notoriamente non prevede una prescrizione del processo, la questione è prospettabile, almeno in via di principio, in rapporto al principio della ragionevole durata del processo. È un esercizio forse solo teorico, considerato che un domani sarebbe ben arduo sostenere che l’irragionevole durata del processo, in un sistema afflitto da cronica lentezza, è imputabile proprio ai mesi di sospensione dei termini processuali e al rinvio delle udienze disposti nelle scorse settimane per far fronte all’emergenza COVID-19. Ad ogni modo, sembra risolutiva, tanto rispetto all’art. 111, co. 2 Cost. quanto all’art. 6 CEDU, la previsione della ‘ragionevole’ durata. Non può certo dirsi irragionevole la più lunga durata di un processo imputabile al ritardo causato da un’emergenza sanitaria, che ha impedito la celebrazione delle udienze e comunque l’ordinaria attività giudiziaria a tutela di tutti i soggetti coinvolti nel processo, compreso l’imputato (il principio ad impossibilia nemo tenetur vale anche per l’amministrazione della giustizia, di fronte a una pandemia). Ciò detto, va però sottolineato che il ritardo dei procedimenti e dei processi penali è ragionevole se e in quanto correlato effettivamente all’emergenza sanitaria. Ciò significa, in primo luogo, che a emergenza superata l’eventuale ulteriore ritardo, imputabile a un’inefficiente organizzazione e alla conseguente incapacità di smaltire l’arretrato, non esonererebbe lo Stato da responsabilità per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della Legge Pinto o di fronte alla Corte di Strasburgo. In secondo luogo, l’eventuale decisione del legislatore di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini e il periodo di sospensione del corso della prescrizione dovrebbe trovare una ragionevole giustificazione nell’emergenza: la temporanea ed eccezionale limitazione del diritto alla ragionevole durata del processo, infatti, si giustifica nella misura in cui sia effettivamente necessaria. Conferme in tal senso, nella prospettiva dell’art. 6 Cedu, si ricavano dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa alle deroghe in caso di emergenza, ai sensi dell’art. 15 Cedu. 5. Il vero nodo problematico riguarda però il secondo corno del problema, rappresentato dal principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e, pertanto, dai riflessi di diritto intertemporale. Una legge che sospende per alcuni mesi il corso della prescrizione del reato concede alcuni mesi di tempo in più allo Stato per accertare fatti e responsabilità: rispetto ai fatti pregressi prolunga (sposta in avanti) il termine finale del corso della prescrizione. Quella legge si risolve, pertanto, in una modifica normativa sfavorevole per chi sia chiamato a rispondere di un reato antecedentemente commesso. Ci si deve chiedere, allora, se il principio di irretroattività della legge penale, di cui all’art. 25, co. 2 Cost. e all’art. 117, co. 1 Cost., in relazione all’art. 7 Cedu, operi o meno in rapporto a una legge che, dopo la commissione del fatto, sospenda il corso della prescrizione del reato per un certo periodo, in ragione di un’emergenza sanitaria sopravvenuta, che impedisca il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, mettendo a rischio, nei palazzi di giustizia, la salute e la vita di magistrati, avvocati, imputati, testimoni, ecc. La soluzione negativa – quella cioè che esclude il divieto di applicazione retroattiva – sembra, al metro del buon senso, l’unica ragionevole[2]. Il provvedimento che sospende il corso della prescrizione si giustifica in ragione del rinvio dei termini processuali e delle udienze: per la sostanziale paralisi di fatto dei procedimenti penali, già nella fase delle indagini, dovuta alla pandemia; sospensione che la normativa emergenziale ha disposto non solo per evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, ma anche a ben vedere per garantire l’efficienza del processo penale, nell’accezione di cui si è detto. È un provvedimento temporaneo pensato proprio per i procedimenti in corso e, quindi, per avere efficacia retroattiva. Si sospende un’attività in corso di svolgimento per l’impossibilità di proseguirla, e si individua un termine per riprendere quell’attività dal momento in cui si è fermata, congelando l’intervallo di tempo trascorso. La sospensione è forzata: non è imputabile a nessuno e non vi è ragione per cui torni a favore di qualcuno. Invocare il principio di irretroattività della sospensione della prescrizione e, al tempo stesso, sottolineare l’incompatibilità con il giusto processo delle modalità ‘da remoto’ che, sole, possono in non pochi casi consentire di proseguire l’attività giudiziaria durante l’emergenza sanitaria, sembra riflettere un uso improprio delle garanzie: sembra dimenticare quel che ha sottolineato un compianto maestro della procedura penale e, cioè, che le garanzie sono il mezzo necessario per conseguire il fine, rappresentato dall’esigenza di fare giustizia[3]. Le garanzie non possono però essere invocate per impedire di fare giustizia, profittando di un’emergenza sanitaria. Senonché, come hanno osservato i primi commentatori[4], la soluzione affermativa – quella cioè favorevole al divieto di applicazione retroattiva – sembrerebbe imporsi nel nostro ordinamento alla luce del diritto vivente, che considera la prescrizione del reato un istituto di natura sostanziale, come tale sottratto al principio tempus regit actum e attratto invece nella sfera di operatività del principio di irretroattività. Non è allora inverosimile pensare che un domani potrà essere sollevata una questione di legittimità costituzionale della disciplina oggi introdotta dalla legislazione dell’emergenza: potrà farlo, dubitando della compatibilità con l’ art. 25, co. 2 Cost., il giudice che si trovasse a dover escludere l’intervenuta prescrizione del reato proprio in applicazione della causa sospensiva in esame. |
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Maggio 2022
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