Cass., Sez. IV, 24 settembre 2019 (dep. 14 novembre 2019) La sottoscrizione del difensore in materia di impugnazioni costituisce requisito formale indeclinabile, con la conseguenza che il vizio derivante dalla sua omissione è superabile solo in presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto (sez. II, 5.6.2013, G.P., Rv. 258827-01). Ai fini del superamento della situazione di incertezza in ordine alla provenienza dell'atto da chi ne risulta proponente, deve invero ritenersi rituale l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione del difensore ove sia possibile risalire "aliunde" al sottoscrittore come autore dell'atto, in quanto non è necessaria una forma o o collocazione particolare di tale sottoscrizione (sez. III, 17.10.2007, Lorusso, Rv. 238450). Con la sentenza 24.09.2019, la Corte ha ritenuto ammissibile l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione del difensore proponente, laddove il funzionario di cancelleria attesti sull'originale dell'atto che l'impugnazione è stata presentata dal difensore.
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