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Omesso versamento IVA: l'esito positivo della messa alla prova impedisce la confisca

14/12/2019

 
Cassazione Penale, Sez. III, 20 novembre 2019 (ud. 2 ottobre 2019), n. 47104
Contributo di M. Miglio, Omesso versamento iva: l’esito positivo della messa alla prova impedisce la confisca, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 12

Con la sentenza che si allega, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce alcuni profili in merito all’applicazione dell’istituto della confisca per equivalente ex art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 nell’ipotesi di declaratoria estintiva per esito positivo della messa alla prova ex art. 168 bis e ss c.p.p.
Questi in estrema sintesi i fatti: il Tribunale di Potenza dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’odierno imputato – al quale era stato contestato il delitto di omesso versamento I.V.A. ex art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 – per intervenuta estinzione per esito positivo della messa alla prova, pur disponendo comunque la confisca per equivalente di quanto sottoposto a sequestro preventivo.
​A seguito del ricorso per Cassazione presentato dal difensore dell’imputato, la Suprema Corte annullava la pronuncia proprio con riferimento all’applicazione della confisca.
Infatti, la confisca – per espressa previsione legislativa (art. 12 bis D.Lgs. 74/2000) – può essere disposta nei soli casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), proprio “tenuto conto della sua natura tipicamente sanzionatoria penale” (p. 2).
In questo senso, da un lato, “la declaratoria estintiva non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna, prescindendo dall’accertamento della penale responsabilità” mentre, sotto altro profilo, la natura “ablatoria” della misura non integra un’ipotesi di “sanzione amministrativa accessoria e, a differenza di questa, salvo l’applicabilità, per l’appunto, delle sanzioni amministrative accessorie“, la cui applicazione – a differenza della confisca – non viene  pregiudicata dall’intervenuta estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 168 ter c.p.).
Di conseguenza, la confisca per equivalente non “può essere disposta con la sentenza ex artt. 464-septies cod.proc.pen. e 168-ter cod.pen., con la quale è dichiarato estinto il reato per l’esito positivo della prova” (p. 2).


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