Benefici penitenziari nell'ambito della criminalità economica Con il provvedimento allegato in fondo pagina, il Magistrato di Sorveglianza di Varese si è espresso in merito ad un’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali che è stata avanzata, ai sensi dell’art. 47 comma 4 o.p., da persona condannata per reati di varia natura alla pena di anni 3 di reclusione, ivi compresi mesi 8 di reclusione (in parte scontati) per il reato di corruzione, fattispecie delittuosa oggi inserita, in forza della legge 3/2019 (cosiddetta “Spazzacorrotti”)[1], nel catalogo dei reati ostativi di cui alla prima fascia dell’art. 4 bis o.p. Trattasi, nel caso di specie, di una corruzione commessa prima dell’entrata in vigore della sopracitata legge (ossia prima del 31 gennaio 2019) e di una sentenza passata in giudicato dopo la medesima data. Di conseguenza, l’istanza di misura alternativa alla detenzione presentata, seppure finalizzata ad ottenere il beneficio in via provvisoria, è stata sottoposta dal Magistrato di Sorveglianza ad una duplice valutazione: 1) sulla sua ammissibilità, vaglio quanto mai necessario perché teso a verificare la sussistenza dell’ipotesi della c.d. collaborazione impossibile, prevista e disciplinata dall'art. 58 ter o.p.; 2) nel merito della sua richiesta. L’esame preliminare della condizione di ammissibilità dell’istanza è avvenuto con rigorosità: a) con apporto difensivo, cui incombe l’onere probatorio, attraverso l’esame della ricostruzione offerta dalla sentenza di merito in ordine alle persone coinvolte, ai ruoli da essi ricoperti, agli atti corruttivi commessi e al bene oggetto di reato; b) con il riconoscimento oggettivo dei principi giuridici che devono presiedere il ragionamento argomentativo dell’operatore di diritto, ovverosia: b1) che l’eventuale utile collaborazione del condannato debba riferirsi in relazione al fatto per cui vi è stata condanna; b2) che il dubbio sulla impossibilità della collaborazione con la giustizia, non possa risolversi in danno di chi ne fa richiesta (Cass. Pen., Sez. I, n. 7409/2018). Il merito dell’istanza, poi, è stato valutato dal Magistrato di Sorveglianza sulla base della documentazione agli atti e alla luce dell'istruttoria disposta nel corso del procedimento che, di fatto, hanno consentito di addivenire alla decisione di concedere, in via provvisoria, la misura alternativa alla detenzione richiesta, sia per la sussistenza dei requisiti di legge sia – e soprattutto – per le urgenti necessità di reintegro lavorativo del condannato. [1] L. 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. Entrata in vigore del provvedimento: 31 gennaio 2019 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020. Da www.dirittopenaluomo.it - a cura di Raffaele Bianchetti
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