Giancarlo Corsetti
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Cass., Sez. Un. 28 febbraio 2019, n. 28910

25/8/2019

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Pene accessorie e bancarotta fraudolenta
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1. Con la sentenza in commento le Sezioni unite della Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale in tema di commisurazione da parte del giudice della durata delle pene accessorie temporanee, formulando il principio di diritto secondo cui «le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.».
La Suprema Corte ha così chiarito come va calcolata la pena accessoria nei casi in cui la legge indichi esclusivamente un limite massimo di durata («fino a….») o una cornice edittale («da… a….»).
Secondo una prima tesi, in passato maggioritaria e avallata da un precedente arresto delle Sezioni unite del 2014, la pena accessoria dovrebbe in tali casi ritenersi non espressamente determinata dalla legge e andrebbe dunque automaticamente commisurata nella medesima entità della pena principale inflitta, in applicazione dell’art. 37 c.p., a tenore del quale «quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato».
Nella sentenza in oggetto, tuttavia, le Sezioni unite accolgono l’opposta tesi della non applicabilità dell’art. 37 c.p., affermando che il giudice debba procedere ad un’autonoma commisurazione in concreto – ai sensi dell’art. 133 c.p. – della durata della pena accessoria, la quale potrà avere una durata diversa da quella della pena principale, purché contenuta entro i limiti fissati dalla norma di legge in relazione a quella specifica fattispecie.
Nel discostarsi dal proprio precedente del 2014, le Sezioni unite della Cassazione hanno così ritenuto di aderire all’interpretazione offerta nelle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, con cui era stato dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 216 l. fall. (bancarotta fraudolenta), nella parte in cui predeterminava nella misura fissa di 10 anni la durata delle relative pene accessorie, anziché prevederne l’applicazione «fino a 10 anni».


Da www.penalecontemporaneo.it - a cura di Stefano Finocchiaro
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