Proposta di legge n. 2024 del 25 luglio 2019 (Cirielli) Risulta appena assegnata (28 ottobre 2019) all’esame della Commissione Giustizia la proposta di legge C. 2024, promossa dall’onorevole Cirielli, intitolata: "Abrogazione dell'articolo 131-bis del codice penale e modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" (per leggere il documento, "scarica file"). Come noto, la norma in discorso recita testualmente: "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - 1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 2. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. (3) 3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. 5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante". Dunque, se fino a ieri il paradigma riparativo e le esigenze di deflazione del carico giudiziario avevano portato all’introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), con notevoli risvolti in sede processuale, pare che oggi domini la necessità - come recita la relazione di accompagnamento alla proposta di legge - di rafforzare la sicurezza, la legalità e la certezza della pena, obiettivi che si ritiene di poter conseguire eliminando la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
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Giugno 2024
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