Esclusa la responsabilità dell'amministratore senza deleghe per il reato di bancarotta fraudolenta28/3/2021
Tribunale di Milano, Sez. G.I.P., 3 dicembre 2020, n. 1737
Giudice Dott.ssa De Pascale Contributo di R.Lugli, Esclusa la responsabilità dell’amministratore senza deleghe per il reato di bancarotta fraudolenta, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3 Web, 2021, 3 Con sentenza n. 1737/2020, depositata il 7 gennaio 2021, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, dr.ssa Teresa De Pascale, in sede di giudizio abbreviato ha escluso la responsabilità del componente del Consiglio di Amministrazione, privo di deleghe, dal reato di bancarotta fraudolenta (per distrazione e per effetto di operazioni dolose). In particolare, secondo il Giudice – nel caso di specie – non sussiste la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto: – l’amministratore senza deleghe non ha preso parte alle condotte distrattive poste in essere degli altri amministratori (precedenti e concomitanti); – non ha tratto alcun profitto dalle condotte illecite altrui; – soprattutto, non sussistono “elementi idonei a far ritenere che lo stesso fosse pienamente consapevole delle condotte illecite altrui”. E neppure, prosegue la sentenza in commento, può sussistere la responsabilità dell’amministratore senza deleghe per il reato di bancarotta impropria (per aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose) posto che – nel caso di specie: – “non è emersa la prova della coscienza e volontà dell’imputato di porre in essere o proseguire l’operazione di distrazione”; – manca la prova dell’astratta prevedibilità dell’evento del dissesto. La sentenza in commento aderisce quindi all’orientamento secondo cui deve essere esclusa la responsabilità dell’amministrazione senza deleghe qualora non sia provata, da un lato, “l’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito” e, dall’altro “la volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare detto evento” (ex multis, cfr. Cass. Pen., Sezione V, Sentenza n. 42568 del 19.06.2018,Rv. 273925). Tali pronunce si basano sui principi contenuti nelle norme del codice civile che si occupano della responsabilità degli amministratori. In particolare, l’art. 2392 c.c. ove si afferma che gli amministratori devono “adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”. E soprattutto, il secondo comma della citata disposizione, in cui si precisa che “in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381 (n.d.r. ovvero, esclusi gli amministratori delegati) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”. Sugli amministratori privi di deleghe, ad oggi, non grava – in via generale – alcun obbligo di vigilanza sull’operato degli altri amministratori. Per questo motivo in buona sostanza, e come affermato nella sentenza in commento, la responsabilità degli amministratori senza deleghe sussiste soltanto nei casi in cui questi, nonostante avessero effettivamente percepito (anche in termini di segnali di allarme) i fatti pregiudizievoli commessi da altri amministratori, non si erano attivati per impedire il loro realizzarsi. Viceversa, deve ritenersi irrilevante – ai fini della responsabilità dell’amministratore senza deleghe – la mera percettibilità di condotte illecite di altri amministratori, ovvero di segnali di allarme, qualora questi non siano stati concretamente percepiti. |
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