Giancarlo Corsetti
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La sentenza Cucchi

15/5/2022

 
Cassazione Penale, Sez. V, 9 maggio 2022 (ud. 4 aprile 2022), n. 18396
Presidente Sabeone, Relatore Pistorelli


Sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato avverso la sentenza con cui la Corte di Assise d’appello di Roma aveva confermato la condanna degli imputati per omicidio preterintenzionale pluriaggravato di Stefano Cucchi.

In punto di diritto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui «il collegamento causale tra l’azione lesiva imputata e l’evento che ne è derivato non è interrotto dalla intermedia omissione della condotta che sarebbe stata in ipotesi idonea ad evitare la produzione dell’evento medesimo, qualora questa non costituisca un fatto imprevedibile ovvero uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale. Tale omissione, ricorrendone le condizioni, può infatti costituire eventualmente il titolo per l’affermazione della concorrente responsabilità del soggetto inadempiente, mentre, nella fattispecie, le omissioni eventualmente imputabili al personale sanitario (e comunque solo genericamente evocate dal ricorrente), come il lamentato rifiuto della vittima di alimentarsi correttamente, non sono stati ritenuti sviluppi imprevedibili o atipici del decorso causale».

Nemmeno ricorrendo alla “teoria del rischio“, nella sua declinazione giurisprudenziale della quale il ricorrente lamenta l’omessa applicazione da parte dei giudici del merito – proseguono i giudici – «si possono raggiungere conclusioni differenti rispetto a quelle rassegnate nella sentenza impugnata. Come noto, nella costante ricerca di un efficiente strumento idoneo ad arginare l’eccessiva forza espansiva dell’imputazione del fatto determinata dal condizionalismo, anche nella giurisprudenza di legittimità si è venuto consolidando un orientamento per cui il nesso causale tra condotta ed evento si interrompe quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla condotta originaria».

Ancora, la Corte ha richiamato «l’oramai consolidato orientamento di questa Corte per cui l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto in questione è nella stessa previsione legislativa, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa».

In ogni caso – si precisa – «anche qualora volesse accogliersi l’implicita critica a tale principio contenuta nel generico invito rivolto a questa Corte di rivolgersi sul punto al giudice delle leggi, la questione della prevedibilità dell’evento nel caso di specie è certamente fuori discussione, attesa le modalità con le quali gli imputati hanno percosso la vittima, attingendola con violenti colpi al volto e in zona sacrale, ossia in modo idoneo a generare lesioni interne che chiunque è in grado di rappresentarsi come prevedibile conseguenza di tale azione. Conseguentemente prevedibile è che dalle stesse possa innescarsi un processo degenerativo in grado di avere esiti anche letali, rimanendo escluso che comunque l’agente debba potersi rappresentare l’esatto decorso causale concretamente realizzatosi, ovvero che la vittima debba ricorrere a cure mediche e che queste possano essere, per negligenza o imperizia, omesse o non correttamente prestate».

Infine, si è affermato che «la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro. Non solo, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, è configurabile il concorso di persone nell’omicidio preterintenzionale quando vi è la partecipazione materiale o morale di più soggetti attivi nell’attività diretta a percuotere o ledere una persona senza la volontà di ucciderla e vi sia un evidente rapporto di causalità tra tale attività e l’evento mortale».
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