Il riconseguimento della patente ai sensi dell'art. 219, comma 3 ter codice della strada - contributo dell'Avv. Silvio Brucoli, in www.diritto.it
Premessa- Le sanzioni amministrative accessorie Con riferimento alla patente di guida, le principali sanzioni accessorie previste dal nostro ordinamento sono la sospensione della patente e la revoca della patente.La sospensione della patente priva la patente di efficacia per un periodo di tempo determinato e comporta la preclusione a condurre i veicoli per i quali sia prevista l’abilitazione alla guida. La revoca della patente invece priva definitivamente di efficacia e validità la patente di guida con la conseguenza che il titolare si trova nella stessa condizione di chi non ha mai conseguito la patente stessa. Per riottenere la patente è quindi necessario il superamento dei prescritti esami. E’ utile ricordare che la sospensione della patente avente natura di sanzione accessoria va distinta dalla sospensione provvisoria della patente avente natura cautelare adottata dal Prefetto ai sensi dell’art. 223c.d.s. (trattasi delle ipotesi di violazione dalle norme stradali da cui derivino “danni alle persone” e nelle altre ipotesi di reato). Tale provvedimento ha la finalità di tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico e per tale ragione è oggetto di un particolare e celere iter procedimentale. Le sanzioni accessorie per la guida in stato di ebbrezza e per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Passando ad analizzare la disciplina prevista dal nostro ordinamento in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la sanzione accessoria in via generale è costituita dalla sospensione della patente. Ma in alcune ipotesi, considerate di maggior allarme sociale (art. 186, n. 2 e 2 bis, art.186 bis, art. 187 n. 1 e 1 bis), come sanzione accessoria, in luogo della sospensione della patente, è prevista la revoca della patente. In via esemplificativa non esaustiva, le ipotesi in cui generalmente viene disposta la revoca della patente sono le seguenti: – recidiva nel biennio di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, n.2, lett.c) e recidiva nel triennio in caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187, n.1); – conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti che abbia provocato un incidente stradale (art. 186, co.2 bis; art. 187, co 1bis) – guida con tasso alcolemico superiore a 1,5g/l commessa da un conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t (art. 186 bis, co.5); – recidiva nel triennio per particolari categorie di conducenti (neopatentati, conducenti di autobus ecc,. art. 186 bis, co.5). In particolare poi, la revoca della patente è prevista nei reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime e di omicidio stradale, con tempi di interdizione molto lunghi in caso di commissione dei detti reati da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art.222 c.d.s.). Trattasi evidentemente di ipotesi di particolare gravità che destano fortissimo allarme sociale, per le quali il legislatore, più volte intervenuto nel corso degli anni, ha via via inasprito le pene principali ed accessorie e da ultimo ha circondato il riconseguimento della patente da particolari limiti e cautele per scongiurare il rischio, a tutela della collettività, di un troppo celere rientro sulla strada del guidatore a cui sia stata revocata la patente per le dette ragioni. Per le ipotesi sopra riportate è dunque previsto che il giudice, con la sentenza o il decreto penale di condanna, disponga la sanzione accessoria della revoca della patente (art. 222 cds, co.2) che viene poi concretamente irrogata dal Prefetto nel momento in cui la cancelleria trasmette la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna passati in giudicato (art.224, cds, co 2: “Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.”). |
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Maggio 2022
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