Giancarlo Corsetti
  • Home
  • INFO
  • COMPETENZE
  • PRO BONO
  • IN EVIDENZA
  • NOTIZIE

Cassazione, Sezioni Unite, 30 maggio 2019 (dep. 10 ottobre 2019), n. 41736

11/10/2019

 
Rinnovazione del dibattimento e principio di immutabilità del giudice

Con sentenza n. 41736, depositata il 10 ottobre 2019, le Sezioni Unite hanno preso posizione sulle seguenti questioni controverse in giurisprudenza:
  • se il principio d'immutabilità del giudice di cui all'art. 525, comma 2, c.p. richiede la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta ovvero anche del giudice che abbia disposto l'ammissione della prova stessa;
  • se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse, ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca;
affermando i seguenti principi di diritto:
  • il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte c.p.p., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati;
  • l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa;
  • il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile.
cass._sez._un._n._41736-2019.pdf
File Size: 1448 kb
File Type: pdf
Scarica file

    In evidenza
    Foto
    Foto

    Archivi

    Giugno 2024
    Maggio 2022
    Dicembre 2021
    Settembre 2021
    Maggio 2021
    Aprile 2021
    Marzo 2021
    Gennaio 2021
    Novembre 2020
    Ottobre 2020
    Settembre 2020
    Giugno 2020
    Maggio 2020
    Aprile 2020
    Marzo 2020
    Febbraio 2020
    Gennaio 2020
    Dicembre 2019
    Novembre 2019
    Ottobre 2019
    Settembre 2019
    Agosto 2019

    Categorie

    Tutti
    Corte Costituzionale
    Dottrina
    Giurisprudenza Di Legittimità
    Giurisprudenza Di Merito
    Legislazione
    Sezioni Unite

contatore internet
  • Home
  • INFO
  • COMPETENZE
  • PRO BONO
  • IN EVIDENZA
  • NOTIZIE