Violenza contro le donne e i minori: in vigore dal 9 agosto il cd. Codice Rosso
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2019 , il 9 agosto scorso è entrata in vigore la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", nota come "Codice Rosso". IL PROVVEDIMENTO ARTICOLO PER ARTICOLO OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DEL REATO (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 1) L’articolo 1 interviene sul codice di procedura penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Viene in tal senso integrato il comma 3 dell'articolo 347 del Cpp che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nn. da 1 a 6 (si tratta, ad esempio, che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza. ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 2) L’articolo 2 interviene sul codice di procedura penale prevedendo che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Viene a tal fine inserito nell'articolo 362 del Cpp, relativo all'assunzione di informazioni da parte del Pm, un nuovo comma 1-ter. Attualmente, infatti, il codice di rito non specifica un termine entro il quale il Pm debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in tre giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere. ATTI DIRETTI E ATTI DELEGATI (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 3) L’articolo 3 interviene sul codice di procedura penale prevedendo che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal Pm e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del Pm la documentazione delle attività svolte. Viene a tal fine integrato il contenuto dell'articolo 370 del Cpp, sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal Pm, con l'inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter). INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 387-BIS DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 4) L'articolo 4 introduce, all'articolo 387-bis del Cp, e disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 5) L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che:
MODIFICA ALL'ARTICOLO 165 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 6) L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato. INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 558-BIS DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 7) L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:
MODIFICA ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 4, IN MATERIA DI MISURE IN FAVORE DEGLI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI E DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 8) L'articolo 8, comma 1, apporta modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio e incrementando di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici. Il comma 2 dell'articolo 8 reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 61, 572 E 612-BIS DEL CODICE PENALE, NONCHÉ AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 9) L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (articolo 612-bis) prevedendo:
INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 612-TER DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 10) L'articolo 10 introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie ad hoc, volta a sanzionare il fenomeno del cosiddetto revenge porn. Il nuovo articolo 612-ter del Cp, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. L'articolo 612-ter del Cp punisce poi con la stessa pena la diffusione - posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito - di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La disposizione prevede poi alcune circostanze aggravanti speciali. Per quanto concerne la procedibilità l'ultimo comma dell'articolo 612-ter del Cp prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 577 DEL CODICE PENALE (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 11) L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del Cp, per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti. MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO, NONCHÉ MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354 (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 12) L'articolo 12, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente abrogando l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime. La nuova fattispecie è inserita all'articolo 583-quinquies del Cp, dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma). Alla condanna -cui è equiparato il patteggiamento della pena -consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma). Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 609-BIS, 609-TER, 609-QUATER, 609-SEPTIES E 609-OCTIES DEL CODICE PENALE (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 13) L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-bis a 609-octies del Cp). In particolare, il provvedimento modifica l'articolo 609-bis del Cp (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 1). Inoltre, intervenendo sull'art. 609-ter del Cp, che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2):
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AGLI ARTICOLI 90-BIS E 190-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 14) L'articolo 14, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'articolo 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. Gli ulteriori commi dell'articolo 14 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 90-TER, 282-TER, 282-QUATER, 299 E 659 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE LEGGE 69/2019, ARTICOLO 15) Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 15 che interviene sempre sul codice di procedura penale. La disposizione:
MODIFICA ALL'ARTICOLO 275 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 16) L'articolo 16 modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 del cpp in materia di criteri di scelta delle misure cautelari. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 13-BIS DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI TRATTAMENTO PSICOLOGICO PER I CONDANNATI PER REATI SESSUALI, PER MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI E PER ATTI PERSECUTORI (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 17) L'articolo 17 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, sulla quale interviene anche l'articolo 12), intervenendo sull'articolo 13-bis, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del Cp), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del Cp) e stalking (articolo 612-bis del Cp). MODIFICA ALL'ARTICOLO 5-BIS DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 119, IN MATERIA DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 18) L'articolo 18 interviene sul decreto legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 5-bis, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 2007, N. 204, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE RELATIVA ALL'INDENNIZZO DELLE VITTIME DI REATO (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 19) L'articolo 19 apporta modiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/Ce relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia. MODIFICA ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2016, N. 122, IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 20) L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del Cp). Il comma 2 dell'articolo prevede che l'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017. CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA (LEGGE 69/2019, ARTICOLO 21) L'articolo 21, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale. ENTRATA IN VIGORE La legge 69/2019 è in vigore dal 9 agosto 2019 Fonte: Senato della Repubblica |
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