Giancarlo Corsetti
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Sull'applicazione della legge Severino ai condannati non definitivi

21/3/2021

 
Corte Costituzionale, sentenza n. 35 del 2021
Presidente Coraggio, Relatore De Pretis

Con ordinanza del 27 dicembre 2019, il Tribunale ordinario di Genova aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) nella parte in cui prevede la sospensione automatica dalla carica di chi sia stato condannato in via non definitiva per reati di particolare gravità o commessi contro la pubblica amministrazione.
Con la sentenza n. 35 del 2021, la Corte Costituzionale dichiara le questioni non fondate.
La sospensione automatica – si legge nel comunicato stampa – «non contrasta con l’articolo 3 del Protocollo addizionale alla CEDU sulla tutela del diritto di voto attivo e passivo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo», in quanto, in base alla giurisprudenza della Corte EDU, «i legislatori nazionali godono di un ampio margine di apprezzamento nella disciplina del diritto di elettorato passivo, in particolare quando viene in gioco la peculiare esigenza di garantire stabilità ed effettività di un sistema democratico nel quadro del concetto di «democrazia capace di difendere se stessa».
E’ questo è il caso – continua il comunicato – «della disposizione censurata che, con la previsione di determinati requisiti di onorabilità degli eletti, mira a garantire l’integrità del processo democratico nonché la trasparenza e la tutela dell’immagine dell’amministrazione. Pertanto, la previsione dell’applicazione automatica della misura non contrasta con il citato articolo 3 del Protocollo CEDU solo perché non affida ai giudici nazionali il potere di individualizzarla. In base alla giurisprudenza di Strasburgo,  infatti, gli Stati contraenti possono scegliere se affidare al giudice la valutazione sulla proporzionalità della misura o incorporare questo apprezzamento nel testo della legge, attraverso un bilanciamento a priori degli interessi in gioco».
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