Cassazione Penale, Sez. V, 17 settembre 2020, n. 26215
Con la sentenza in questione, la Corte di Cassazione ha inteso chiarire quale sia, per il caso di processi con udienza fissata durante la cd. "prima fase" (9 marzo 2020-11 maggio 2020) rinviati a data successiva al 30 giugno 2020 in ragione della cd. "emergenza Covid-19", la disciplina dei termini e dei periodi di sospensione della prescrizione. La Corte ha concluso che per i processi con udienza ricadente nella prima fase di emergenza Covid opera solo la sospensione della prescrizione relativa alla suddetta fase (9 marzo – 11 maggio) e non anche quella relativa alla seconda fase (12 maggio – 30 giugno) anche se l'udienza viene rinviata a data successiva al 30 giugno 2020. Questo il ragionamento testuale seguito dalla Corte: "[...] si fa riferimento alla normativa attualmente in vigore e ai relativi termini, tenuto conto delle norme che si sono susseguite nel tempo e della circostanza che sono stati espressamente fatti salvi gli effetti dei provvedimenti medio tempore assunti. Il presente processo, fissato per la trattazione all'udienza del 17 marzo 2017, è stato rinviato di ufficio in ossequio al disposto del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 1. Considerato il periodo in cui cadeva l'udienza di trattazione, viene in rilievo la cd. "prima fase" dell'emergenza, dal 9 marzo al 11 maggio 2020, che trova regolamentazione nel citato D.L. n. 18 del 2020, art. 83, commi 1, 2 e 4, non essendo il processo ricompreso nelle categorie a "trattazione obbligatoria" o "su richiesta" di cui all'art. 83, comma 3. Il comma 1 del citato art. 83 prevede il rinvio di ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 11 maggio 2020; il comma 2 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020; il comma 4 la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali "per lo stesso periodo" di cui al comma 2, vale a dire dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020. La lettura complessiva delle disposizioni consente di ricostruire il seguente quadro: - a causa del periodo di emergenza pandemica, il legislatore, come aveva già fatto per altre calamità (es. gli eventi sismici), ha disposto, al comma 2, la sospensione di tutti i termini processuali, mutuando caratteri e modalità espressive dalla disciplina che regola la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevedendone l'estensione anche ai provvedimenti giudiziari e al deposito della loro motivazione (vale a dire a termini di regola esclusi dalla sospensione); - nel concetto di sospensione dei termini sono ricomprese, pacificamente, anche le udienze; il legislatore, al comma 1, si è fatto carico di regolamentare la sorte delle udienze fissate nella "prima fase" dell'emergenza, stabilendo il rinvio di ufficio a data successiva al 11 maggio 2020 (salve le eccezioni di cui al comma 3 che qui non interessano); - per i procedimenti penali, in relazione al medesimo periodo di sospensione dei termini processuali (9 marzo - 11 maggio 2020), il legislatore ha previsto la sospensione del corso del termine di prescrizione. In sintesi, attraverso il rinvio di tutte le udienze fissate nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 e la sospensione "assoluta" di tutti i termini processuali (compresi quelli generalmente estranei ad altre tipologie di sospensione), il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court il procedimento penale, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni: dal 9 marzo (compreso) al 11 maggio 2020. Il "dato teleologico" è reso manifesto dalla relazione illustrativa al D.L. n. 18 del 2020: "Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui al D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 2, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività processuali disposto dal comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro". Ne consegue che, nel calcolo del tempo necessario a prescrivere, occorre tenere conto di 64 giorni di sospensione, dal 9 marzo 2020 (compreso) al 11 maggio 2020. 3.2. Nel caso di specie non torna applicabile, invece, la disciplina contenuta nel D.L. n. 18 del 2020, art. 83, commi 6, 7 e 9, che si riferisce alla cd. "seconda fase" dell'emergenza, dal 12 maggio al 30 giugno 2020. In forza di essa i capi degli uffici adottano le misure organizzative necessarie anche in ordine alla trattazione degli affari giudiziari (art. 83, comma 6); con tali misure i capi degli uffici possono prevedere, tra l'altro, il rinvio delle udienze penali a data successiva al 30 giugno 2020, salve le eccezioni indicate al comma 3 (art. 83, comma 7, lett. g). Nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g) e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 (comma 9). In sostanza per i processi con udienza fissata nella seconda fase, interessati dai provvedimenti organizzativi adottati dai capi degli uffici, la prescrizione opera dalla data di udienza a quella di rinvio e comunque non oltre al 30 giugno. Come detto, il procedimento in rassegna - ricadente nella "prima fase", e rinviato di ufficio, ai sensi dell'art. 83, comma 1, a "nuovo ruolo" e preventivato a data successiva al 30 giugno - non può beneficiare, in aggiunta ai 64 giorni, anche della ulteriore sospensione collegata al secondo periodo: il dato testuale dell'art. 83, comma 9 è insuperabile laddove pone l'effetto sospensivo in rapporto di necessaria ed esclusiva correlazione con il rinvio dell'udienza penale fissata nel "secondo periodo", senza contemplare altra eventualità [...]" |
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